
31 Mar Bonus fiscale per schermature solari: cosa sapere davvero
In un mercato dove le promesse di risparmio del “50% garantito” sono all’ordine del giorno, è fondamentale fare chiarezza su cosa davvero si può detrarre e in quali condizioni.
Le schermature solari, come tende da interno oscuranti o con gTot ammissibile, o da esterno tutti i tipi di tende da sole, comprese le pergole con copertura in tessuto o a lamelle in determinate circostanze, rientrano tra gli interventi che possono beneficiare di bonus fiscali.
Tuttavia, i vincoli normativi sono chiari e le aspettative vanno sempre tarate sulla base dei limiti di legge.
Detrazioni per schermature solari: cosa è incluso e a quali condizioni
Le detrazioni per schermature solari sono legate all’Ecobonus, con alcune condizioni imprescindibili da rispettare. I requisiti per accedere alla detrazione rimangono invariati, dal 2025 cambiano le percentuali recuperabili.
Attualmente, fino al 31.12.2025 è possibile beneficiare del 50% di detrazione solo se l’intervento riguarda l’abitazione principale. Per le seconde case, la percentuale scende al 36% e, secondo gli ultimi aggiornamenti, nel 2026 potrebbe ridursi ulteriormente fino al 30%.
Per essere detraibili, tende da sole e pergole devono:
- essere solidali all’edificio (quindi non autoportanti);
- essere installate a protezione di una superficie vetrata (finestra, porta finestra);
- avere esposizione da Est a Ovest passando per Sud (sono escluse le esposizioni a Nord, Nord-Est e Nord-Ovest);
- avere marchiatura CE e rispettare le normative di riferimento in base al prodotto EN 13561 – EN 13659 – EN 13120;
- avere un valore gtot ≤ 0,35, che misura la capacità di schermare l’irraggiamento solare.
Quanto si recupera davvero? Esempi pratici
Naturalmente c’è un tetto massimo al contributo che si può recuperare che corrisponde a 60.000€ per unità immobiliare.
C’è inoltre un limite di 276 euro/mq + IVA fissato dalla legge, di conseguenza si potrà detrarre in 10 anni il 50% di 276 euro/mq + IVA. Per le semplici tende da sole, solitamente il prezzo rientra in questo range, permettendo di ottenere effettivamente una detrazione vicina al 50%.
Diverso è il caso delle pergole, soprattutto se si opta per una bioclimatica.
Facciamo un esempio concreto: il costo di una pergola a impacchettamento 4×3 che sia di buona qualità può aggirarsi sui 7.500 € + IVA circa. Con 12 mq di superficie, il massimo recuperabile è 3.300 €, quindi in questo caso la detrazione si ferma a poco più del 40%.
Se si sale di fascia e si sceglie una pergola più accessoriata dal costo, per esempio, di 15.000 €, per la stessa superficie la quota detraibile non cambia,: in questi casi, la promessa del “recuperi la metà” risulta fuorviante.
Un elemento positivo è che i costi di installazione invece rientrano sempre nelle detrazioni al 50%, senza limiti di importo.
Tende e VePa: che differenza c’è? Bonus ristrutturazione, non Ecobonus
Grande confusione regna anche sul tema delle vetrate panoramiche (VePa). Queste non sono considerate schermature solari in senso stretto, e dunque non possono rientrare nell’Ecobonus. Tuttavia è possibile beneficiare del Bonus Ristrutturazione al 50%, a patto che l’intervento rientri in una manutenzione straordinaria, e quindi sia accompagnato da titoli edilizi come SCIA o CILA.
Capita spesso di vedere pubblicizzate queste soluzioni come interventi “senza permessi” e detrabili al 50%, ma la realtà è più complessa: senza una pratica edilizia regolare non si ha diritto alla detrazione. Inoltre, essendo vetro e non un tessuto tecnico, le VEPA non possono essere considerate schermature solari.
Cosa serve per accedere alla detrazione
Per ottenere le detrazioni su schermature solari o VePa, è fondamentale predisporre la documentazione corretta, tra cui:
- visura catastale dell’immobile;
- documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
- titolo edilizio (CILA o SCIA, ove necessario);
- bonifico parlante per il pagamento;
- fattura dettagliata con descrizione dell’intervento;
- trasmissione della pratica all’ENEA, obbligatoria per l’Ecobonus.
Inoltre, per il Bonus Ristrutturazione, è possibile accedere anche tramite autodichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000), se l’intervento non richiede un titolo abilitativo.
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